Carte dei Servizi dei Settori - art. 32, d.lgs. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati - art. 32, d.lgs. 33/2013
Di seguito alcune indicazioni di ANAC consultabili al seguente link
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono pubblicare e aggiornare tempestivamente la carta di servizi o il documento analogo contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici, ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni assunti nei confronti degli utenti per garantire il rispetto degli standard fissati. Inoltre, una volta individuati annualmente i servizi erogati agli utenti, sia finali sia intermedi, devono essere pubblicati i costi contabilizzati di tali servizi, senza distinguere i costi imputabili al personale da quelli effettivamente sostenuti in relazione al servizio svolto, e il loro andamento del tempo. Quest’ultimo dato presuppone una opportuna distinzione per annualità dei costi contabilizzati.
Si fa presente, inoltre, che l'art. 7 del Dlgs 222/2023, ha fornito le seguenti ulteriori indicazioni
Le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte.
Le carte dei servizi di ogni settore saranno pubblicate sul Portale Amministrazione Trasparente al seguente link